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                                        Corso di formazione per Elettricisti

Con l'entrata in vigore del Testo Unico sulla sicurezza, D. Lgs 81/2008, diviene obbligatorio (art. 82), nel caso di lavori elettrici in tensione e a seguito della valutazione dei rischi elettrici, riconoscere l'idoneita' dei lavoratori secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica. Nel caso specifico la normativa di riferimento e' la norma CEI 11-27, 3' edizione, che fornisce gli elementi essenziali per la formazione degli addetti ai lavori elettrici. Tale norma prevede che il datore di lavoro attribuisca per iscritto il livello di qualifica ad operare sugli impianti elettrici che può essere di persona esperta (PES), persona avvertita (PAV) o idonea ai lavori elettrici sotto tensione. La norma CEI 11-27 fornisce quindi sia prescrizioni che linee guida al fine di individuare i requisiti minimi di formazione, in termini di conoscenze tecniche, di normative e di sicurezza, nonche' di capacita' organizzative e di esecuzione pratica di attività nei lavori elettrici, che consentono di acquisire, sviluppare e mantenere la capacità delle persone esperte (PES), avvertite (PAV) o idonee ad effettuare in sicurezza lavori sugli impianti elettrici.

Anche nel caso di lavori elettrici in prossimita' di parti attive (art. 83 del D.Lgs 81/08) e' necessario adottare disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere gli "addetti ai lavori elettrici" di conseguenti rischi secondo le disposizioni contenute nelle norme CEI 11-27, CEI 50110-1 e CEI 50110-2. Le sanzioni previste a carico del datore di lavoro, in caso di violazione degli obblighi sopraccitati, sono particolarmente severe: la pena e' l'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da 2.000 a 10.000 euro.

Il nuovo D. Lgs 81/08 obbliga inoltre il datore di lavoro ad eseguire una specifica valutazione del rischio elettrico (art. 80) tenendo in considerazione:

a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze;

b) i rischi presenti nel luogo di lavoro;

c) tutte le condizioni di esercizi prevedibili