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Il termine di scadenza della comunicazione dell’RLS
all’INAIL era il
16
Agosto 2009.
Il Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche
Sociali con
nota n. 13921 del 4 agosto 2009, indirizzata alla
Direzione Generale dell’INAIL, ha precisato che “l’
obbligo di cui all’
art. 18, co. 1, lett. aa) del D.Lgs n. 81/08
decorre dall’
entrata in vigore del correttivo, ossia dal
20 agosto 2009”.
Alla nota del ministero
del lavoro è seguita la nota INAIL con la quale
conferma lo slittamento dell’obbligo di legge e che le
relative istruzioni operative che saranno fornite
dall’istituto, riguarderanno, in particolar modo, le
modalità di comunicazione sia del RLS aziendale sia
del RLS territoriale, per i quali dovrà essere,
necessariamente, implementata l’attuale procedura
disponibile sul portale dell’ Istituto.
Pertanto, da quanto si è potuto capire, per effettuare
la comunicazione dell’RLS e’ opportuno attendere le
istruzioni operative che l’INAIL fornirà con propria
circolare.
E se in
attesa di chiarimenti da parte degli Istituti
interessati, arrivasse l’Ispettore?
E’ doveroso
far rilevare che con l’entrata in vigore del
D.Lgs 03.08.2009, n°106, l'art.
55 del D.lgs 81/08
è stato modificato per cui per la mancata
comunicazione del nominativo dell’RLS è prevista per
il Datore di lavoro e dirigente una sanzione da
€ 50 a € 300 euro. |